Transizione 5.0 è il Piano promosso dal Mimit per supportare le imprese nel passaggio a processi produttivi più efficienti, supportando gli investimenti in digitalizzazione, transizione green e formazione del personale.
Valuta il tuo progettoIl piano Transizione 5.0 è finanziato con 6,3 miliardi di Euro attraverso il REPowerEU, il programma energetico europeo, integrato nel PNRR, che prevede l’invio di risorse ai diversi stati membri per finanziare progetti sull’energia.
Gli investimenti ammessi sono:
Interventi Trainanti , già Industria 4.0 Allegati A e B
3.780 mil./60% dei fondi a disposizione
Interventi Trainati
1.890 mil./30% dei fondi a disposizione
Interventi Trainati
630 mil./10% dei fondi a disposizione
Questi investimenti dovranno produrre dei risultati riscontrabili in termini di efficienza energetica o risparmio di energia certificati da due perizie (ex ante / ex post).
La misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e effettuati nel biennio 2024-2025.
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Sono escluse le imprese in difficoltà finanziaria in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento.
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.
% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | |||
---|---|---|---|
Quote di investimento | Struttura produttiva: 3/6% Porcesso interessato: 5/10% |
Struttura produttiva: 6/10% Porcesso interessato: 10/15% |
Struttura produttiva: oltre 10% Porcesso interessato: oltre 15% |
Aliquote credito di imposta | |||
Fino a 2,5 milioni di euro | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 a 10 milioni di euro | 15% | 20% | 25% |
Da 10 a 50 milioni di euro | 5% | 10% | 15% |
Devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e generare una riduzione dei consumi energetici, come:
L’Allegato B (inserire link), inoltre, è ampliato prevedendo l’ammissibilità di beni immateriali: software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono la raccolta, l’elaborazione dei dati e il monitoraggio continuo dei consumi; o i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai beni di cui sopra (lettera a).
Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse,
compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza ossia:
Le spese di formazione per essere ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni:
Le spese devono inoltre essere necessariamente erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.
I percorsi di formazione possono avere ad oggetto uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell’Allegato 2 al Decreto interministeriale 24 luglio 2024, e devono includere (aggiungere link):
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